IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto. 2. Si intende per: a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare; b) prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; c) presentazione dei prodotti alimentari: 1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione; 2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento; 3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; 4) l'ambiente nel quale sono esposti; d) prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita; e) consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in seguito "collettivita'". 3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.